Zona rossa

Zona rossa

Avevamo appena cominciato ad adeguarci alla zona arancione quando senza neanche il tempo di capire, ci ritroviamo in quella rossa. In realtà pare che il limite fosse già stato superato quando è stata decretata quella arancione ma evidentemente qualcuno nutriva la speranza che ci potesse essere almeno un piccolo miglioramento nel breve termine. Invece così non è stato e anzi, la situazione è peggiorata.

La decisione del cambio di colore per questi territori è nata in seguito al monitoraggio svolto dalla cabina di regia dell’Istituto Superiore della Sanità e del Ministero della Salute sulla base dei dati raccolti durante la settimana dal 2 all’8 novembre, per cui in base all’ultimo Dpcm, il ministro alla Salute Roberto Speranza, dopo aver sentito le Regioni, ha firmato l’ordinanza con i nuovi provvedimenti che entreranno in vigore da domenica 15 novembre.

La tabella con le restrizioni di carattere generale per le tre aree

E adesso? La zona rossa come ormai tutti sanno è quella con le regole più stringenti e quindi occorrerà fare anche molta più attenzione nell’osservarle. Ecco qui una sintesi di ciò che riguarda più da vicino la nostra comunità:

Come comportarsi in caso febbre, isolamento o quarantena

  • I soggetti con sintomi di difficoltà respiratoria o febbre superiore a 37,5 devono contattare il proprio medico curante e rimanere presso il proprio domicilio, evitando i contatti sociali e limitando al massimo anche quelli con i propri conviventi.
  • Per chi risulta positivo al virus è previsto il “divieto assoluto” di uscire di casa in quanto sottoposto alla misura dell’isolamento.
  • Chi viene sottoposto alla quarantena precauzionale perché identificato come contatto stretto di un caso COVID-19, può uscire ma solo per effettuare gli accertamenti diagnostici prescritti dal medico utilizzando, se necessario, un mezzo privato per eventuali spostamenti evitando rigorosamente i contatti con altre persone e osservando scrupolosamente tutte le misure precauzionali, tra cui l’obbligo di indossare la mascherina.

Spostamenti

Per il bene di tutti è obbligatorio restare a casa, ma se ci sono valide ragioni si può anche uscire. Il modulo ufficiale per l’autodichiarazione, che potete editare direttamente anche prima di stamparlo, lo trovate qui.

  • Sono vietati gli spostamenti, sia nello stesso Comune che verso Comuni limitrofi fatta eccezione per quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, motivi di salute o situazioni di estrema necessità come l’acquisto di beni indispensabili. È consentito, ovviamente, negli stessi casi, il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Viene comunque caldamente consigliato, se possibile, il lavoro a distanza o, per chi può farlo, prendere ferie o congedi. 
  • Non si può far visita a parenti o amici non conviventi, in qualsiasi luogo, aperto o chiuso.
  • Restano aperte le scuole dell’infanzia, le elementari e la prima media, per cui sono consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica “in presenza”. Questo, salvo diverse disposizioni del Comune, vale anche per Torrenieri poiché, appunto, le scuole fino alla prima media sono previste “in presenza”.
  • E’ anche possibile, perché rientra tra le condizioni di necessità, assistere parenti o amici non autosufficienti, tenendo ben presente che, se si tratta di persone anziane o già affette da altre malattie e quindi più vulnerabili è necessario proteggerle dai contatti il più possibile.
  • I genitori separati o divorziati possono spostarsi per raggiungere i figli o condurli presso di loro. E’ anche possibile, ma fortemente sconsigliato, lasciare che i figli stiano presso i nonni. Da farsi solo in caso di estrema necessità.
  • Si può uscire anche per acquistare beni di prima necessità diversi da quelli alimentari, se questi non sono reperibili nel Comune di residenza o di domicilio. Lo spostamento è consentito solo entro certi limiti, deve essere autocertificato e comunque vale solo per i prodotti che rientrano nelle categorie espressamente previste nell’allegato 23 del Dpcm 3 novembre 2020.
  • E’ possibile usare l’automobile anche con persone non conviventi purché siano rispettate le dovute misure precauzionali, ossia con il solo guidatore nella parte anteriore della vettura e massimo due passeggeri sul sedile posteriore, con obbligo per tutti di indossare la mascherina.

Cosa si intende per “comprovate esigenze lavorative”

“Comprovate” significa che si deve essere in grado di dimostrare, tramite l’autodichiarazione o con ogni altro mezzo di prova, che si sta andando o tornando dal lavoro. La falsa dichiarazione costituisce reato. In caso di controllo, dopo aver dichiarato la propria necessità lavorativa, sarà cura delle Autorità verificare la dichiarazione resa ed eventualmente adottare le conseguenti sanzioni in caso di mancata veridicità. Chi abita in un Comune e lavora in un altro, può tranquillamente andare e tornare. In questi casi infatti lo spostamento è giustificato per esigenze lavorative, se non è possibile lavorare da casa.

Uscire per andare in chiesa, nelle seconde case, a spasso col cane e a fare sport

  • È possibile raggiungere il luogo di culto più vicino a casa. Possono essere altresì raggiunti i luoghi di culto in occasione degli spostamenti comunque consentiti, cioè quelli determinati da comprovate esigenze lavorative o da necessità. Così in caso di controllo da parte delle forze dell’ordine, risulta valida l’autodichiarazione.
  • L’accesso ai luoghi di culto è consentito, purché si evitino assembramenti e si assicuri tra i frequentatori la distanza non inferiore a un metro.
  • Chi ha una seconda casa può recarvisi solo in caso di necessità, per porre rimedio a situazioni fortuite o imprevedibili quali crolli, rottura di impianti idraulici e simili, effrazioni, ecc. e comunque solo per il tempo strettamente necessario a sopperire a tali situazioni.
  • Gli animali da compagnia si possono portare fuori per le loro esigenze fisiologiche, ma senza assembramenti e mantenendo la distanza di almeno un metro da altre persone. E’ anche possibile portarli dal veterinario ma solo per esigenze urgenti. I controlli di routine devono essere rinviati.
  • Le passeggiate sono ammesse, in quanto attività motoria, esclusivamente in prossimità della propria abitazione.
  • Sono chiaramente ammesse per tutti gli altri spostamenti consentiti, come andare al lavoro, motivi di salute o necessità impellenti. Per esempio, è giustificato spostarsi per fare la spesa, acquistare giornali, andare in farmacia, o comunque per acquistare beni necessari per la vita quotidiana. Resta inteso che per la giustificazione di tutti gli spostamenti ammessi, in caso di eventuali controlli, è necessario munirsi dell’autocertificazione.
  • In ogni caso, tutti gli spostamenti sono soggetti al divieto generale di assembramento, e quindi all’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza minima di un metro fra le persone. Solo nei casi in cui si accompagnino i minori o le persone non completamente autosufficienti, si può non rispettare la distanza di un metro.
  • L’attività motoria all’aperto è consentita solo se è svolta individualmente e in prossimità della propria abitazione. Anche in questi casi è sempre obbligatorio rispettare la distanza di almeno un metro da ogni altra persona, indossare dispositivi di protezione individuale e sono vietati gli assembramenti.
  • L’accesso a parchi e giardini pubblici è consentito, salvo diverse specifiche disposizioni delle autorità locali, a condizione del rigoroso rispetto del divieto di assembramento. È consentito, altresì, l’accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all’interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto nel rispetto delle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia.
  • L’uso della bicicletta è consentito per raggiungere la sede di lavoro, il luogo di residenza o i negozi che vendono generi alimentari o di prima necessità. È inoltre consentito utilizzare la bicicletta per svolgere attività motoria all’aperto nella prossimità di casa propria (quindi non la scampagnata) mantenendo la distanza interpersonale di almeno un metro
  • Chi invece usa la bici per attività sportiva, può comunque continuare a farlo, ma mantenendo rigorosamente la distanza interpersonale di almeno due metri.
  • Sono sospese tutte le competizioni sportive, salvo quelle riconosciute di interesse nazionale dal CONI e CIP. Sospese le attività nei centri sportivi.

Attività commerciali, negozi, bar, mercatini, musei, teatri e attività sportive

  • Restano aperte edicole, tabaccherie, farmacie e parafarmacie, lavanderie, parrucchieri e barbieri. Chiusi i centri estetici.
  • Sono chiusi musei e mostre; chiusi anche teatri, cinema, palestre, attività di sale giochi, sale scommesse, bingo, anche nei bar e nelle tabaccherie. Per i mezzi di trasporto pubblico è consentito il riempimento solo fino al 50%, fatta eccezione per i mezzi di trasporto scolastico.
  • Il responsabile di ogni attività commerciale, comunque denominata (ipermercato, supermercato, discount e altri negozi di alimentari) può esercitare esclusivamente l’attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità ed è tenuto a organizzare gli spazi in modo da precludere ai clienti l’accesso a scaffali o corsie in cui siano riposti beni diversi da questi. Nel caso in cui ciò non sia possibile, devono essere rimossi dagli scaffali i prodotti la cui vendita non è consentita. Tale regola vale per qualunque giorno di apertura, feriale, prefestivo o festivo.
  • I negozi e gli altri esercizi di commercio al dettaglio che vendono prodotti non di prima necessità (cioè quelli previsti dall’allegato 23 del Dpcm) sono temporaneamente chiusi al pubblico ma possono comunque effettuare consegne a domicilio, nel rispetto dei requisiti igienico sanitari per il confezionamento ed il trasporto, con vendita a distanza senza riapertura del locale.
    Chi organizza le attività di consegna a domicilio deve evitare che al momento della consegna ci siano contatti personali a distanza inferiore ad un metro.
  • I ristoranti e le altre attività di ristorazione, compresi bar, pasticcerie e gelaterie, sono aperti esclusivamente per la vendita da asporto, consentita dalle 5 alle 22
  • Per la consegna a domicilio invece non ci sono limiti di orario, ma ciò deve comunque avvenire nel rispetto delle norme sul confezionamento e sulla consegna dei prodotti.
  • Nelle aree o negli orari in cui è sospeso il consumo di cibi e bevande all’interno dei locali, l’ingresso e la permanenza negli stessi da parte dei clienti sono consentiti esclusivamente per il tempo strettamente necessario ad acquistare i prodotti per asporto e sempre nel rispetto delle misure di prevenzione del contagio. Non sono comunque consentiti gli assembramenti né il consumo in prossimità dei locali.
  • L’attività di centri culturali, centri sociali e centri ricreativi è sospesa, così come sono sospese le attività interne di somministrazione di alimenti e bevande.
  • Le manifestazioni, anche a carattere commerciale di natura fieristica, come nel caso dei cosiddetti mercatini di Natale, ma realizzate fuori dell’ordinaria attività commerciale in spazi dedicati ad attività stabile o periodica di mercato, sono da assimilare alle fiere e sono quindi vietate.
per ulteriori dettagli si consiglia di leggere il dpcm 3 novembre 2020 con i relativi allegati e consultare sempre le direttive comunali

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